Cos’è il RIG

Il Registro Impianti Geotermici (RIG) è una banca dati informatizzata contenente i dati riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, come definiti dalla Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 3. L’utente abilitato ad iscriversi al RIG è tenuto a registrarsi obbligatoriamente presso il RIG prima dell’avvio dei lavori, presentando comunicazione preventiva alla realizzazione dell’impianto medesimo. Entro un anno dalla registrazione al RIG, dovrà inoltre obbligatoriamente aggiornare il RIG con le informazioni consuntive riguardanti l’impianto installato, prima della messa in funzione dello stesso. Tali informazioni riguarderanno i dati tecnici dell’impianto e le relazioni tecniche redatte da tecnici abilitati. Inoltre, dovranno essere caricate sul RIG anche le autorizzazioni, i certificati e i nulla osta ottenuti per realizzare l’impianto in accordo con le normative vigenti.

La normativa di riferimento per la Regione Lazio

La legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” stabilisce, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, i criteri e le modalità relativi ai procedimenti di autorizzazione e di gestione di sonde geotermiche e di sistemi di scambio energetico con il sottosuolo a circuito chiuso e aperto.